REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con delibera C.C. n. 136 del 19/12/1991

Modificato con delibera C.C. n.6 del 14/1/1994

 

CAPO I 2

FINALITA’ 2

Art.1. 2

Art.2. 2

Art.3. 2

Art.4. 2

Art.5. 2

Capo II 2

PROCEDURE. 2

Art.6. 2

Art.7. 2

Art.8. 3

Art.9. 3

Capo III 3

SETTORI D’INTERVENTO. 3

Art.10. 3

Capo IV. 3

SOGGETTI AMMESSI 3

Art.11. 4

Capo V. 4

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE. 4

Art.12. 4

Art.12/bis 5

Art.12/ter 5

Art.13. 5

Art.14. 5

Art.15. 6

Art.16. 6

Capo VI 6

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE. 6

Art.17. 6

Art.18. 7

Capo VII 7

ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO. 7

Art.19. 7

Art.20. 7

Capo VIII 7

SVILUPPO ECONOMICO. 7

Art.21. 7

Art.22. 8

Capo IX. 8

ATTIVITA’ CULTURALI ED EDUCATIVE. 8

Art.23. 8

Art.24. 8

Capo X. 8

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI 8

Art.25. 8

Capo XI 9

INTERVENTI STRAORDINARI 9

Art.26. 9

Capo XII 9

DISPOSIZIONI FINALI 9

Art.27. 9

 

 

CAPO I

FINALITA’

 

 

Art.1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall’Art.12 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

 

Art.2

1.L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

 

Art.3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all’Art.6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

 

Art.4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all’albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all’Art.7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Art.5

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all’art.4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

 

 

Capo II

 

PROCEDURE

 

Art.6

1. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata di norma entro un mese dall’approvazione del bilancia da parte dell’organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell’intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d’anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

 

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonchè i tempi per l’espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell’Art.2 della legge n. 241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal 12° comma dell’Art.12.

 

Art.7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l’indicazione dei requisiti posseduti e l’individuazione delle finalità alle quali l’intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze per la concessione devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s’intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall’Art.7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell’Art.4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all’Art.17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

 

Art.8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell’art.6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d’intervento e nel quale sono evidenziate le richieste

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell’istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l’importo assegnato a soggetti ed iniziative escluse dal piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l’istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l’esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

5. In materia di responsabilità si fa riferimento all’Art.58 della Legge 142/90.

 

Art.9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l’attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il      parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

 

 

 

 

Capo III

 

SETTORI D’INTERVENTO

 

Art.10

1. I settori per i quali l’Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

a) Assistenza e sicurezza sociale;

b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;

c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;

d) Cultura ed informazione;

e) Sviluppo economico;

f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d’intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l’Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l’organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all’Art.32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

 

Capo IV

 

SOGGETTI AMMESSI

 

Art.11

1.     La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall’Amministrazione a favore:

a)     di persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;

b)     di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c)     di Enti privati, Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotato di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d)     di Associazioni non riconosciute e di Comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell’Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell’intervento.

1.bis  I contributi di cui ai commi precedenti sono erogati con buono sottoscritto dal Segretario Comunale o da funzionario da lui delegato ( che valuta i requisiti per la concessione) su un plafond impegnato in bilancio con deliberazione di G.C. che individua i fornitori, l’importo massimo annuale e l’importo di ciascuna erogazione.

2.     In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici.

3.     Per la quantificazione dell’entità dei contributi, sia ai singoli che ad Enti o Associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

a)     dell’entità dei contributi in denaro erogati direttamente al soggetto richiedente;

b)     dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all’utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali, strutture o impianti comunali.

Tali vantaggi o benefici saranno valutati in relazione alle tariffe regolarmente stabilite dall’Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti.

 

L’entità del contributo che dovrà essere considerata ai fini della valutazione relativa all’erogazione dello stesso, sarà determinata dalla somma dei contributi di cui al punto a) e b) del presente articolo.

La somma risultante dovrà essere chiaramente indicata nella delibera di concessione del contributo stesso.

 

 

Capo V

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

 

Art.12

1. L’Amministrazione Comunale eroga contributi economici a famiglie e/o singoli, residenti a Bernareggio, in stato di bisogno.

Lo stato di bisogno viene definito:

a) dall’Art.25 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dall’Art.12 L.R. 07.01.1986, n. 1 (assistenza generica) e determinati dalla presenza di reddito familiare insufficiente, dalla presenza in famiglia di una o più persone non autonome, dalla presenza di situazioni a rischio di emarginazione;

b) dall’appartenenza a categorie previste dall’Art.23 D.P.R. 616 (famiglie di detenuto, famiglie di vittime del delitto, assistenza post-penitenziaria, protezione sociale).

2. Il criterio adottato per la determinazione dell’ammontare del contributo è il seguente: l’ammontare della somma denominata “minimo vitale” (M.V.) per una persona singola è pari alla pensione minima INPS—VO (pensione di vecchiaia).

3. La somma viene erogata interamente quando si tratta di un singolo utente.

4. Qualora l’utente sia un nucleo familiare, il contributo si determina sommando le percentuali attribuibili ad ogni singolo componente:

Capofamiglia        = 80% del M.V.

Moglie                  = 60% del M.V.

1° figlio                = 40% del M.V.

2° figlio                = 30% del M.V.

3° figlio e oltre     = 20% del M.V.

5. I contributi monetari da erogarsi ai soggetti si otterranno detraendo ai valori suddetti le tariffe per i servizi prestati quali: pasti gratuiti alla mensa scolastica, trasporti gratuiti, libri di testo.

6.Gli uffici competenti alla concessione di tali contributi indiretti provvederanno a comunicare il provvedimento all’Ufficio Assistenza Sociale.

7. Qualora si tratti di assistenza generica (disoccupazione, lunghe assenze dal lavoro per malattia, cure mediche costose, bollette e affitti particolarmente onerosi) il contributo viene periodo massimo di tre mesi.

8. Tale periodo può essere prolungato qualora il contributo si riferisca a categorie specifiche di utenza ( Art.23 del D.P.R. 616 del 24.07.1977), o di soggetti psichiatrici in attesa di dichiarazione di invalidità civile o di contributi integrativi di pensione (L.R. n. l del 07.01.1986).

9. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell’intervento richiesto. All’istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell’intervento, l’onere complessivo da sostenere per lo stesso e l’attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell’Art.4 della legge 4 gennaio 1968, N.15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l’intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti, in caso affermativo dovrà essere precisato l’importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L’Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

10. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell’intervento, può essere autorizzata l’erogazione di un acconto dell’importo concesso.

11. L’erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall’Ente entro 45 giorni dalla presentazione da parte dell’interessato della documentazione comprovante l’avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore dell’importo della sovvenzione concessa, quest’ultima viene ridotta in proporzione.

12.L’erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell’ambito dell’apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per questa finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all’istanza del richiedente ed alle risultanze dell’istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell’Art.45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Art.12/bis

1.Sono da considerarsi non soggetti alle norme previste dal presente articolo, per quanto riguarda l’ammontare del contributo, in quanto svincolati dall’esame del reddito del singolo o del nucleo familiare, i contributi erogati nei casi sotto indicati:

a) contributi sostitutivi di ricovero (nella misura massima di tre volte il M.V.);

b) i contributi per aiuto educativo domiciliare (nella misura massima sopraddetta);

c) contributi per affidi familiari.

 

Art.12/ter

1. I1 Comune eroga contributi assistenziali con patto di restituzione a persone che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti, (ad esempio: attesa di erogazione della pensione o attesa di cassa integrazione).

2. Le condizioni di bisogno verranno verificate dall’Ufficio Assistenza Sociale.

3. Verrà stipulato con l’utente un atto di impegno per la restituzione della somma, senza interessi, e con modalità che andranno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, dalla capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.

4. L’Economo comunale provvederà all’esazione delle somme dovute dall’utente nei tempi e nei modi stabiliti dall’accordo stipulato. Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, l’Economo ne darà comunicazione all’Ufficio Assistenza Sociale che, sulla base di un riaccertamento della situazione, proporrà alla Giunta, per la relativa determinazione, di:

a) riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino;

b) prorogare la scadenza di restituzione del prestito per inadempienza di altri enti (INPS, Prefettura.....) nei confronti del cittadino;

c) esperire azione di rivalsa, non ravvisando, per le motivazioni addotte dal cittadino, di dover modificare il patto.

5. Qualora si determinasse di esperire azione di rivalsa coattiva, 1’Economo provvederà, senza indugio, al procedimento di cui alla legge 14 aprile 1910, n. 639.

 

Art.13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente Art.10, primo comma, l’istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l’anno successivo a quello per il quale l’ente ha fruito del contributo dell’ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà  essere  presentato  il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2.Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell’attività, la devoluzione al Comune dei beni — o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto — con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L’erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell’esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell’anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

 

Art.14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d’interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l’istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell’epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L’istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell’ultimo bilancio o rendiconto approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d’intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.

2. L’erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. L’ente organizzatore dovrà fornire copia dei documenti giustificativi delle spese e delle entrate.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall’apporto dei componenti dell’ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

 

Art.15

1. L’intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all’Art.14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all’Art.13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiano di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all’attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l’assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell’uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell’ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell’ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall’Amministrazione comunale.

 

Art.16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l’espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziati