Modificato
con delibera C.C. n.6 del 14/1/1994
CONDIZIONI
GENERALI DI CONCESSIONE
ASSISTENZA
E SICUREZZA SOCIALE
ATTIVITA’
SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
ATTIVITA’
CULTURALI ED EDUCATIVE
1. Con il presente
Regolamento il Comune, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina
le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto
dall’Art.12 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima
trasparenza all’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali
alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
1.L’osservanza delle
procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento
costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali
vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte
del Comune.
2. L’effettiva osservanza
dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti,
con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
1. La Giunta Comunale
dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del
presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all’Art.6
della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e
private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno
richiesta.
1. Gli atti relativi
alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all’albo
pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni
cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente
alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di
cui all’Art.7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
1. Il rilascio di copia
del presente Regolamento e degli atti di cui all’art.4 può essere richiesto da
ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che
nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo
pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con
propria deliberazione di carattere generale.
1. La Giunta Comunale
stabilisce con propria deliberazione, adottata di norma entro un mese
dall’approvazione del bilancia da parte dell’organo di controllo, i termini
entro i quali, a seconda della natura dell’intervento, i soggetti interessati
possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base
ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.
2. La Giunta Comunale
può rivedere o modificare, in corso d’anno, il piano delle scadenze al fine di
correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi
per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di
eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione
di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione
ed erogazione dei contributi, nonchè i tempi per l’espletamento del relativo
procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell’Art.2
della legge n. 241/1990.
4. Le procedure previste
dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal 12° comma
dell’Art.12.
1. Le istanze per la
concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l’indicazione
dei requisiti posseduti e l’individuazione delle finalità alle quali
l’intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze per la
concessione devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al
presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s’intende destinare
il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate
per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la
dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell’articolazione
politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall’Art.7
della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell’Art.4 della legge 18 novembre 1981, n.
659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all’Art.17
direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.
1. Le istanze pervenute
sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi
provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma
dell’art.6.
2. Le istanze istruite
sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un
prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d’intervento e nel
quale sono evidenziate le richieste
3. La Giunta, tenuto
conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle
risultanze dell’istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il
piano di riparto delle stesse e stabilisce l’importo assegnato a soggetti ed
iniziative escluse dal piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le
iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può
essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che,
secondo l’istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in
contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità,
prima di decidere l’esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori
approfondimenti e verifiche.
5. In materia di
responsabilità si fa riferimento all’Art.58 della Legge 142/90.
1. Il settore competente
predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente
articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per
l’attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre
elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei
motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.
3. Il Segretario
comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al
responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo
parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.
1. I settori per i quali
l’Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle
risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine
alfabetico:
a) Assistenza e
sicurezza sociale;
b) Attività sportive e
ricreative del tempo libero;
c) Attività per la
tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
d) Cultura ed
informazione;
e) Sviluppo economico;
f) Tutela dei valori
ambientali.
2. Per ciascun settore
d’intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo
caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono
ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla
presente disciplina i costi sociali che l’Amministrazione assume per i servizi
dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l’organizzazione per
suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
a) per quanto relativo
ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la
fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità
all’Art.32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) per quanto concerne
agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi,
dai rispettivi regolamenti.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere può essere disposta dall’Amministrazione a favore:
a) di persone residenti nel Comune, sussistendo le
motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente
Regolamento;
b) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi
esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
c) di Enti privati, Associazioni, Fondazioni ed
altre istituzioni di carattere privato, dotato di personalità giuridica, che
esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del
Comune;
d) di Associazioni non riconosciute e di Comitati,
che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del
Comune. La costituzione dell’Associazione deve risultare da un atto approvato
in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell’intervento.
1.bis I contributi di cui ai commi precedenti sono
erogati con buono sottoscritto dal Segretario Comunale o da funzionario da lui
delegato ( che valuta i requisiti per la concessione) su un plafond impegnato
in bilancio con deliberazione di G.C. che individua i fornitori, l’importo
massimo annuale e l’importo di ciascuna erogazione.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati,
l’attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad
iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del
Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali,
economici.
3. Per la quantificazione dell’entità dei
contributi, sia ai singoli che ad Enti o Associazioni, concessi in base ai
criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:
a) dell’entità dei contributi in denaro erogati
direttamente al soggetto richiedente;
b) dei vantaggi o benefici economici indiretti
dovuti all’utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali,
strutture o impianti comunali.
Tali vantaggi o benefici
saranno valutati in relazione alle tariffe regolarmente stabilite
dall’Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture,
locali o impianti.
L’entità del contributo
che dovrà essere considerata ai fini della valutazione relativa all’erogazione
dello stesso, sarà determinata dalla somma dei contributi di cui al punto a) e
b) del presente articolo.
La somma risultante
dovrà essere chiaramente indicata nella delibera di concessione del contributo
stesso.
1. L’Amministrazione
Comunale eroga contributi economici a famiglie e/o singoli, residenti a
Bernareggio, in stato di bisogno.
Lo stato di bisogno
viene definito:
a) dall’Art.25 del
D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dall’Art.12 L.R. 07.01.1986, n. 1 (assistenza
generica) e determinati dalla presenza di reddito familiare insufficiente,
dalla presenza in famiglia di una o più persone non autonome, dalla presenza di
situazioni a rischio di emarginazione;
b) dall’appartenenza a
categorie previste dall’Art.23 D.P.R. 616 (famiglie di detenuto, famiglie di
vittime del delitto, assistenza post-penitenziaria, protezione sociale).
2. Il criterio adottato
per la determinazione dell’ammontare del contributo è il seguente: l’ammontare
della somma denominata “minimo vitale” (M.V.) per una persona singola è pari
alla pensione minima INPS—VO (pensione di vecchiaia).
3. La somma viene
erogata interamente quando si tratta di un singolo utente.
4. Qualora l’utente sia
un nucleo familiare, il contributo si determina sommando le percentuali attribuibili
ad ogni singolo componente:
Capofamiglia = 80% del M.V.
Moglie = 60% del M.V.
1° figlio = 40% del M.V.
2° figlio = 30% del M.V.
3° figlio e oltre = 20% del M.V.
5. I contributi monetari
da erogarsi ai soggetti si otterranno detraendo ai valori suddetti le tariffe
per i servizi prestati quali: pasti gratuiti alla mensa scolastica, trasporti
gratuiti, libri di testo.
6.Gli uffici competenti
alla concessione di tali contributi indiretti provvederanno a comunicare il
provvedimento all’Ufficio Assistenza Sociale.
7. Qualora si tratti di
assistenza generica (disoccupazione, lunghe assenze dal lavoro per malattia,
cure mediche costose, bollette e affitti particolarmente onerosi) il contributo
viene periodo massimo di tre mesi.
8. Tale periodo può
essere prolungato qualora il contributo si riferisca a categorie specifiche di
utenza ( Art.23 del D.P.R. 616 del
24.07.1977), o di soggetti
psichiatrici in attesa di dichiarazione di invalidità civile o di contributi
integrativi di pensione (L.R. n. l del 07.01.1986).
9. Le persone fisiche
che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono
esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell’intervento richiesto.
All’istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le
finalità dell’intervento, l’onere complessivo da sostenere per lo stesso e
l’attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai
sensi dell’Art.4 della legge 4 gennaio 1968, N.15, dei redditi effettivi propri
e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei
beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta
dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per
l’intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte
di altri soggetti, in caso affermativo dovrà essere precisato l’importo del
contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
L’Amministrazione si
riserva la verifica di quanto dichiarato.
10. Al richiedente, con
il provvedimento di assegnazione dell’intervento, può essere autorizzata
l’erogazione di un acconto dell’importo concesso.
11. L’erogazione totale
od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall’Ente entro 45 giorni
dalla presentazione da parte dell’interessato della documentazione comprovante
l’avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta.
Se questa risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore dell’importo
della sovvenzione concessa, quest’ultima viene ridotta in proporzione.
12.L’erogazione di
sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza
può essere autorizzata dal Sindaco nell’ambito dell’apposito fondo stanziato in
bilancio e destinato con atto della Giunta per questa finalità. Il Sindaco
adotta la sua decisione in base all’istanza del richiedente ed alle risultanze
dell’istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal
servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla
Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad
essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell’Art.45 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
1.Sono da considerarsi
non soggetti alle norme previste dal presente articolo, per quanto riguarda
l’ammontare del contributo, in quanto svincolati dall’esame del reddito del
singolo o del nucleo familiare, i contributi erogati nei casi sotto indicati:
a) contributi
sostitutivi di ricovero (nella misura massima di tre volte il M.V.);
b) i contributi per
aiuto educativo domiciliare (nella misura massima sopraddetta);
c) contributi per affidi
familiari.
1. I1 Comune eroga
contributi assistenziali con patto di restituzione a persone che si trovino in
difficoltà economiche per motivi contingenti, (ad esempio: attesa di erogazione
della pensione o attesa di cassa integrazione).
2. Le condizioni di
bisogno verranno verificate dall’Ufficio Assistenza Sociale.
3. Verrà stipulato con l’utente un atto di impegno per la
restituzione della somma, senza interessi, e con modalità che andranno valutate
per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, dalla capacità di
reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.
4. L’Economo comunale
provvederà all’esazione delle somme dovute dall’utente nei tempi e nei modi
stabiliti dall’accordo stipulato. Qualora il cittadino non ottemperasse agli
accordi, l’Economo ne darà comunicazione all’Ufficio Assistenza Sociale che,
sulla base di un riaccertamento della situazione, proporrà alla Giunta, per la
relativa determinazione, di:
a) riconvertire il
prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla
volontà del cittadino;
b) prorogare la scadenza
di restituzione del prestito per inadempienza di altri enti (INPS,
Prefettura.....) nei confronti del
cittadino;
c) esperire azione di
rivalsa, non ravvisando, per le motivazioni addotte dal cittadino, di dover
modificare il patto.
5. Qualora si
determinasse di esperire azione di rivalsa coattiva, 1’Economo provvederà,
senza indugio, al procedimento di cui alla legge 14 aprile 1910, n. 639.
1. Per gli enti pubblici
e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento
finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro attività ordinaria
annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità
locale e di cui al precedente Art.10, primo comma, l’istanza di concessione
deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e
dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di
attività o, comunque, per l’anno successivo a quello per il quale l’ente ha
fruito del contributo dell’ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo
anno, dovrà essere presentato
il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato
il concorso finanziario del Comune.
2.Nella concessione di
contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli
enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di
cessazione dell’attività, la devoluzione al Comune dei beni — o di quei beni
artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il
contributo è richiesto — con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la
conservazione e valorizzazione.
3. L’erogazione dei
contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo
semestre dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a
saldo, nell’esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del
rendiconto dell’anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. I documenti di cui al
presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario
dell’Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.
1. Per gli enti pubblici
e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un
intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative,
progetti d’interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale,
l’istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della
manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell’epoca e del luogo in cui
sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente
le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si
propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L’istanza dovrà
inoltre essere corredata da copia dell’ultimo bilancio o rendiconto approvato,
dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d’intervento
del richiedente nella manifestazione o iniziativa.
2. L’erogazione dei
contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente
viene disposta per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della
manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un
dettagliato rendiconto. L’ente organizzatore dovrà fornire copia dei documenti
giustificativi delle spese e delle entrate.
3. Nei preventivi e nei
rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune
non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette
dall’apporto dei componenti dell’ente od associazione organizzatore e da tutti
coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché
oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il
soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione
dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
1. L’intervento del
Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che
manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all’Art.14, richiedono,
e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle
attività ordinarie degli enti di cui all’Art.13.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei
confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone
private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro
destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi
per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e
qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume,
sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed
allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato
contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla
gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune
contributi annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del
soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei
confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che
comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di
contributi non corrisposte e, a seguito dell’esito degli accertamenti,
deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione
dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiano di utilizzarlo
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del
Comune relativi all’attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti
dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l’assegnazione di
contributi finanziari o la concessione dell’uso agevolato di impianti,
strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e
simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell’ambito
del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il
Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune
soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente
organizzate e, nell’ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente
gestiti dall’Amministrazione comunale.
1. Gli enti pubblici e privati e le
associazioni che ricevono contributi annuali per l’espletamento della loro
attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o
manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il
concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziati