Approvato
dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre 2000 con atto n. 57
Art.1 - Oggetto del regolamento
Art.3 - Definizione di nucleo
familiare e indicatore della situazione economica equivalente
Art.4 - Modalità di calcolo del
reddito
Art.5 - Modalità di calcolo del
patrimonio e definizione del coefficiente
Art.10 - Pubblicità del regolamento
1. Il presente regolamento è diretto ad individuare criteri unificati di valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono l’accesso agevolato alle prestazioni o ai servizi comunali non destinati alla generalità dei soggetti, così come previsto del D.Lgs 31 marzo 1998, n..109, e dal regolamento attuativo dello stesso (D.P.C.M. 7.05.1999 n.221) come successivamente modificati ed integrati dal D.Lgs. n.130 del 3 maggio 2000.
1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare, previa assunzione di apposito atto deliberativo:
a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, di cui all’Art.12 della legge 7 agosto 1990, 241;
b)
ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad
agevolazioni economiche, tributarie nonché alla commisurazione delle tariffe
per i servizi a domanda individuale, che preveda la valutazione delle
condizioni economiche dei richiedenti.
La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo famigliare di appartenenza, come definito al paragrafo seguente e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
1. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo famigliare. Fanno parte del nucleo famigliare i soggetti componenti la famiglia anagrafica (come risultante dallo stato di famiglia).
2. I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo famigliare della persona di cui sono a carico.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo famigliare.
4. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini Irpef di altre persone, fa parte del nucleo famigliare del genitore con il quale convive.
5. In via transitoria, sino alla emanazione del DPCM di cui al comma 3° dell’art.2 del D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, del nucleo fanno parte altresì i famigliari residenti all’estero per motivi di lavoro ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
6. In deroga ai commi precedenti, per i soggetti di età superiore a 65 anni, il nucleo famigliare di riferimento è costituito dal solo richiedente e dal coniuge (se non legalmente separato) o convivente more uxorio.
7. Tali criteri non si applicano comunque ai casi definiti dai regolamenti comunali o dalle delibere quadro per l’accesso ai servizi socio-assistenziali in cui venga richiesta la partecipazione dei famigliari tenuti agli alimenti (art.433 Codice Civile)
8. L’indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi come indicato nella parte I, della tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 secondo le modalità di cui al seguente art.4. Tale indicatore del reddito è combinato con l’indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali come definiti nella parte seconda della tabella I del suddetto D.Lgs. di cui al seguente art.5.
9.
L’indicatore della situazione economica equivalente è
calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione economica di cui
sopra (reddito + 20% patrimonio) e il parametro desunto dalla scala di
equivalenza (Art.6 del presente Regolamento) in riferimento al numero dei
componenti il nucleo famigliare.
1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo famigliare:
a) Il reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 – 730: quadro di calcolo Irpef, Rigo 6) ovvero in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall’ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari, fatta eccezione per i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
Salva diversa disposizione legislativa, non
sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o
di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità
equipollenti.
b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze, relativa all’anno di riferimento.
Il reddito finanziario deriva da:
- azioni;
- fondi di investimento;
- titoli di stato;
- obbligazioni;
- certificati di deposito e credito;
- partecipazioni societarie;
- patrimonio netto imprese individuali;
- depositi e conti correnti bancari e postali;
- masse patrimoniali in gestione;
- altri strumenti o rapporti finanziari;
- contratti d’assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione.
Il reddito del nucleo famigliare si calcola
sommando i redditi di ciascun componente.
2.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo famigliare
risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino
a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il
richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.
1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo famigliare:
a) Il valore dei fabbricati, compresa la prima casa, e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato.
Dal valore così determinato si detrae
l’ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente per i mutui
contratti per l’acquisto dell’immobile, fino a concorrenza del suo valore.
Per i nuclei famigliari residenti in
abitazione in proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto,
se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazioni, nel
limite di L. 100.000.000.
La detrazione spettante in caso di proprietà
dell’abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.
b) Il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con DPCM 221/99, Art.3, commi 2,3,4 e approssimato per difetto alle decine di milioni.
Dal valore del patrimonio mobiliare come sopra definito di detrae, fino
a concorrenza, una franchigia pari al L. 30.000.000) Tale franchigia non si
applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.
2. Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 0,20.
1. Ai fini della definizione dell’I.S.E.E. vengono stabiliti ulteriori criteri selettivi e precisamente:
a) Per ogni componente il nucleo famigliare di età inferiore a QUATTRO anni o superiore ai settantacinque anni si detrae della situazione economica, come determinata secondo gli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, un ammontare pari a 5 milioni di lire.
b) Per ogni componente il nucleo famigliare in età da 4 a 16 anni o età compresa fra i 65 e i 75 anni si detrae della situazione economica, come determinata secondo gli Art.4 e 5 del presente Regolamento, un ammontare pari a un milione di lire.
2. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:
|
Numero dei componenti il nucleo famigliare |
Parametro |
|
1 |
1.00 |
|
2 |
1.57 |
|
3 |
2.04 |
|
4 |
2.46 |
|
5 |
2.85 |
3.
I
parametri sopraindicati sono maggiorati nel modo seguenti:
|
Definizione |
Parametro |
|
Per ogni ulteriore componente |
+ 0.35 |
|
In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore |
+ 0.20 |
|
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’Art.3, comma 3, della L. 104/92 o di invalidità superiore all 66%, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie da 1 a 5 |
+ 0.50 |
|
Per i nuclei famigliari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa |
+ 0.20 |
1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva unica, come da modello ministeriale, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.
4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo famigliare che comportano un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni o al servizio agevolati.
5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.
1. Le agevolazioni saranno concesse previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Il controllo sulle autocertificazioni presentate verrà effettuato anche tramite l’Inps in base a quanto disposto del D.P.R. 403/98 e a quanto previsto dai Regolamenti e Direttive attuative predisposti dal Comune.
3. In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite si provvede a sospendere la prestazione e alla riscossione coattiva delle somme dovute. La riammissione al godimento di prestazioni agevolate è possibile solo dopo aver corrisposto al Comune le somme dovute e sulla base della valutazione del servizio sociale di indispensabilità della prestazione.
4.
L’Inps utilizza le informazioni di cui dispone, nei
propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare
controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione
sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.
1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno applicazione previa modifica del presente Regolamento se non immediatamente attuabili.
2. Per quanto non richiamato dal presente Regolamento si rinvia al D.Lgs. 109/98 e al Regolamento attuativo come successivamente modificati ed integrati.
1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell’art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.